Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 446/97, presupposto oggettivo dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Il requisito dell’autonoma organizzazione sussiste in presenza di alcune condizioni:
- il contribuente sia, in qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
- il contribuente utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività non organizzata oppure si avvalga, non occasionalmente, di lavoro altrui.
Per quanto sopra, non si è soggetti all’irap se, per esempio:
-          si opera all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi;
-          si è privi di dipendenti o collaboratori non saltuari;
-          si utilizzano beni strumentali limitati (telefono, auto, computer).

I soggetti che non possiedono queste caratteristiche, possono presentare istanza di rimborso per le somme già versate.

 

Si ricorda che la prova dell’inesistenza del presupposto impositivo ai fini IRAP deve essere fornita dal contribuente che avanza istanza di rimborso, mentre in capo all’Amministrazione finanziaria grava l’onere della controprova.
 
Contattandoci all'indirizzo iltuoconsulenteonline@gmail.com o compilando il form dedicato, potrai ricevere GRATUITAMENTE  maggiori informazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza di rimborso.

 

 

 
 
 
 
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